Art. 55. Il ricorso deve contenere: 1) l'indicazione del cognome e nome, della residenza o domicilio del ricorrente Qualora l'impugnativa sia prodotta dal prefetto o dal procuratore della Repubblica, e' sufficiente l'indicazione del pubblico ufficio da essi ricoperto; 2) gli estremi del provvedimento che si impugna; 3) l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui si fonda e le condizioni; 4) la sottoscrizione del ricorrente. Il ricorso e' nullo se manchi la sottoscrizione o se vi sia assoluta incertezza sulla persona del ricorrente e sull'oggetto del ricorso. La segreteria non procede ad alcuna comunicazione inerente allo svolgimento del ricorso, ove manchi l'indicazione del recapito del ricorrente. Se ricorrente e' il sanitario, esso deve presentare, unitamente al ricorso in bollo, anche due copie in carta libera del ricorso stesso.