(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 56)
                              Art. 56. 

 
  Nei quindici giorni successivi alla data di  scadenza  del  termine
indicato nel sesto comma dell'art. 54 per il deposito degli atti,  il
ricorrente e coloro ai quali sia stato notificato il ricorso  possono
presentare alla segreteria della Commissione documenti e deduzioni. 
  Nei successivi  quindici  giorni  coloro  che  vi  hanno  interesse
possono prendere visione dei documenti e delle deduzioni,  che  siano
stati presentati, proporre  le  proprie  controdeduzioni  ed  esibire
documenti. 
  Il  prefetto,  il  procuratore  della  Repubblica  e  il  Consiglio
dell'Ordine  o  Collegio  della  provincia  di  Roma  possono  essere
incaricati  rispettivamente  dai  prefetti,  dai  procuratori   della
Repubblica e dai Consigli di altre sedi  di  prendere  visione  degli
atti depositati in segreteria. 
  I sanitari interessati possono avvalersi di un delegato fornito  di
mandato speciale.