(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 57)
                              Art. 57. 

 
  Il deposito dei ricorsi, di istanze,  memorie,  atti  e  documenti,
relativi alle impugnazioni, quando non sia fatto personalmente  nella
segreteria della  Commissione  centrale,  deve  effettuarsi  a  mezzo
posta, ai sensi del successivo art. 79. 
  Ai fini della decorrenza dei  termini,  la  data  del  deposito  e'
quella apposta sui relativi atti dalla segreteria, la quale, nel caso
di invio a mezzo di raccomandata con avviso  di  ricevimento,  appone
contemporaneamente la stessa data sulla ricevuta che viene restituita
al mittente.