Art. 59. Nei procedimenti sui ricorsi in materia disciplinare il sanitario interessato puo' chiedere di essere udito personalmente dalla Commissione. Qualora la Commissione ritenga, necessario che le parti diano chiarimenti ovvero producano atti o documenti o si presentino personalmente, ne fa richiesta alle parti stesse. Quando i chiarimenti, gli atti ed i documenti non siano forniti entro il termine fissato o la parte non si presenti nella data stabilita, la Commissione decide allo stato degli atti.