(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 61)
                              Art. 61. 

 
  In caso di assenza o di impedimento, il  presidente  e'  sostituito
dal funzionario  piu'  elevato  in  grado,  che  faccia  parte  della
Commissione, ed il segretario, dal membro presente  meno  anziano  di
eta'.