(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 61)
Art. 61.
In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito
dal funzionario piu' elevato in grado, che faccia parte della
Commissione, ed il segretario, dal membro presente meno anziano di
eta'.