(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 62)
                              Art. 62. 

 
  La Commissione e' convocata  d'ordine  del  presidente  con  avviso
scritto del segretario. 
  Le adunanze non sono pubbliche e le decisioni sono  adottate  fuori
della presenza degli interessati. 
  Non e' ammessa l'assistenza di avvocati o  di  consulenti  tecnici,
salvo che, per questi ultimi, la Commissione non  ritenga  necessario
il loro intervento.