(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 63)
                              Art. 63. 

 
  Alle decisioni della Commissione centrale  sui  ricorsi  presentati
contro  i  provvedimenti  della  Federazione  nazionale  non  possono
prendere parte i componenti che abbiano la qualita' di  presidente  o
di membro del Comitato centrale della Federazione medesima. 
  Non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi proposti  contro
i provvedimenti del  Consiglio  dell'Ordine  o  Collegio  coloro  che
abbiano la qualita' di presidente o membro del Consiglio stesso.