(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 63)
Art. 63.
Alle decisioni della Commissione centrale sui ricorsi presentati
contro i provvedimenti della Federazione nazionale non possono
prendere parte i componenti che abbiano la qualita' di presidente o
di membro del Comitato centrale della Federazione medesima.
Non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi proposti contro
i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine o Collegio coloro che
abbiano la qualita' di presidente o membro del Consiglio stesso.