(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 64)
                              Art. 64. 
 
 
  I componenti i  Consigli  degli  Ordini  o  Collegi,  dei  Comitati
centrali delle Federazioni  e  della  Commissione  centrale,  possono
essere ricusati per  i  motivi  stabiliti  dal  Codice  di  procedura
civile, in quanto applicabili, e debbono astenersi quando vi  sia  un
motivo di ricusazione che essi conoscono anche se non proposto.