(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 65)
                              Art. 65. 

 
  Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza; in caso
di parita' prevale il voto del presidente, che vota per ultimo,  dopo
aver raccolto i voti dei componenti.