(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 66)
Art. 66.
La decisione e' pronunciata in nome del Popolo italiano e deve
contenere:
1) l'indicazione del cognome e nome del sanitario ricorrente o
dell'autorita' che ha proposto l'impugnazione;
2) l'oggetto del ricorso;
3) una succinta, esposizione del fatto e dei motivi di diritto;
4) il dispositivo;
5) la data e il luogo in cui la decisione e' pronunciata.
La decisione e' sottoscritta dal presidente, dall'estensore e dal
segretario.