(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 66)
                              Art. 66. 

 
  La decisione e' pronunciata in nome  del  Popolo  italiano  e  deve
contenere: 
    1) l'indicazione del cognome e nome del  sanitario  ricorrente  o
dell'autorita' che ha proposto l'impugnazione; 
    2) l'oggetto del ricorso; 
    3) una succinta, esposizione del fatto e dei motivi di diritto; 
    4) il dispositivo; 
    5) la data e il luogo in cui la decisione e' pronunciata. 
  La decisione e' sottoscritta dal presidente, dall'estensore  e  dal
segretario.