(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 68)
                              Art. 68. 

 
  La decisione della Commissione centrale e' notificata a cura  della
segreteria nei modi previsti dal successivo  art.  79,  entro  trenta
giorni dalla sua pubblicazione, all'interessato,  al  prefetto  e  al
procuratore della Repubblica. Nello stesso termine e'  comunicata  al
Consiglio dell'Ordine  o  Collegio  ed  al  Comitato  centrale  della
Federazione nazionale. 
  Il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso  la
decisione della Commissione puo' essere proposto, entro trenta giorni
dalla sua  notificazione,  dal  l'interessato,  dal  prefetto  o  dal
procuratore della Repubblica. 
  Il ricorso non ha effetto sospensivo.