Art. 68. La decisione della Commissione centrale e' notificata a cura della segreteria nei modi previsti dal successivo art. 79, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, all'interessato, al prefetto e al procuratore della Repubblica. Nello stesso termine e' comunicata al Consiglio dell'Ordine o Collegio ed al Comitato centrale della Federazione nazionale. Il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione avverso la decisione della Commissione puo' essere proposto, entro trenta giorni dalla sua notificazione, dal l'interessato, dal prefetto o dal procuratore della Repubblica. Il ricorso non ha effetto sospensivo.