(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 69)
Art. 69.
In qualunque stadio della controversia si puo' rinunziare al
ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dal ricorrente ed
autenticata da notaio o mediante dichiarazione resa personalmente
dalla parte al segretario della Commissione che redige apposito
verbale.
Il prefetto e il procuratore della Repubblica possono desistere dal
ricorso con lettera di ufficio.
Dell'avvenuta rinunzia e' data comunicazione dalla segreteria della
Commissione alle parti ed alle autorita' alle quali era stato
notificato il ricorso.
Della rinunzia, e' preso atto con apposita decisione.