(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 69)
                              Art. 69. 

 
  In qualunque  stadio  della  controversia  si  puo'  rinunziare  al
ricorso  mediante  dichiarazione  sottoscritta  dal   ricorrente   ed
autenticata da notaio o  mediante  dichiarazione  resa  personalmente
dalla parte al  segretario  della  Commissione  che  redige  apposito
verbale. 
  Il prefetto e il procuratore della Repubblica possono desistere dal
ricorso con lettera di ufficio. 
  Dell'avvenuta rinunzia e' data comunicazione dalla segreteria della
Commissione alle  parti  ed  alle  autorita'  alle  quali  era  stato
notificato il ricorso. 
  Della rinunzia, e' preso atto con apposita decisione.