(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 71)
                              Art. 71. 

 
  La  segreteria,  oltre  al  registro  dei  processi  verbali  delle
adunanze  della  Commissione,  deve  tenere  un  registro  per   ogni
categoria professionale, nel quale, sotto numerazione  progressiva  e
con  la  data  di  presentazione,  si  iscrivono  i  ricorsi  con  la
indicazione del ricorrente, del provvedimento impugnato e degli  atti
e documenti uniti al ricorso. 
  Nello stesso registro, in altrettante colonne, sono annotati: 
    1) le memorie, deduzioni e documenti prodotti  dalla  controparte
con la data della loro presentazione; 
    2) la prova delle eseguite notificazioni del ricorso; 
    3) l'indicazione degli atti istruttori disposti e compiuti; 
    4) il nome del relatore e  il  giorno  fissato  per  la  relativa
adunanza; 
    5) la  data  della  decisione  definitiva  o  della  rinunzia  al
ricorso. 
  Gli originali delle decisioni sono,  anno  per  anno,  raccolti  in
volumi rilegati e muniti di indice.