Art. 71. La segreteria, oltre al registro dei processi verbali delle adunanze della Commissione, deve tenere un registro per ogni categoria professionale, nel quale, sotto numerazione progressiva e con la data di presentazione, si iscrivono i ricorsi con la indicazione del ricorrente, del provvedimento impugnato e degli atti e documenti uniti al ricorso. Nello stesso registro, in altrettante colonne, sono annotati: 1) le memorie, deduzioni e documenti prodotti dalla controparte con la data della loro presentazione; 2) la prova delle eseguite notificazioni del ricorso; 3) l'indicazione degli atti istruttori disposti e compiuti; 4) il nome del relatore e il giorno fissato per la relativa adunanza; 5) la data della decisione definitiva o della rinunzia al ricorso. Gli originali delle decisioni sono, anno per anno, raccolti in volumi rilegati e muniti di indice.