(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 72)
                              Art. 72. 

 
  La segreteria rilascia, previa autorizzazione del presidente, copia
legale di ogni decisione e  degli  atti  a  chi  dimostri  di  avervi
legittimo interesse. 
  Il rilascio delle copie, eccettuato  che  per  il  prefetto  ed  il
procuratore della Repubblica, e' fatto su carta da  bollo  competente
secondo le leggi fiscali.