(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 73)
                              Art. 73. 

 
  Alla  sostituzione  dei  componenti  della   Commissione   centrale
dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall'Albo o  revocati,  si
provvede con decreto del Capo dello Stato, osservate le  disposizioni
dell'art. 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233. 
  Coloro che sono nominati a termine del comma  precedente  rimangono
in carica per il tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.