Art. 74. Indipendentemente dall'esercizio del potere disciplinare, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentite le rispettive Federazioni, puo' essere revocata la nomina di uno o piu' dei componenti professionisti della Commissione, qualora cio' si renda necessario per il miglior funzionamento di essa e per la dignita' della classe.