(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 74)
                              Art. 74. 

 
  Indipendentemente  dall'esercizio  del  potere  disciplinare,   con
decreto  del  Capo  dello  Stato,  su  proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la  grazia  e
giustizia, sentite le rispettive Federazioni, puo' essere revocata la
nomina di uno o piu' dei componenti professionisti della Commissione,
qualora cio' si renda necessario per il miglior funzionamento di essa
e per la dignita' della classe.