(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 75)
                              Art. 75. 

 
  Le disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente capo
si applicano anche ai ricorsi prodotti avverso i provvedimenti  delle
Federazioni. In tal  caso,  oltre  alle  notifiche  prescritte  negli
articoli stessi, deve  farsi  luogo  alla  notifica  del  ricorso  al
Comitato della Federazione interessata.