(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 53)
                              Art. 53. 
                              (Tabelle) 

 
  Il capo del compartimento,  sentito  l'ufficio  del  genio  civile,
redige apposite tabelle, da pubblicarsi  nell'albo  dell'ufficio  del
compartimento,  indicanti  i  luoghi  nei  quali  l'estrazione  e  la
raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali sono vietate, e  i
luoghi nei quali l'estrazione e la  raccolta,  possono  essere  fatte
previa la concessione di cui all'articolo seguente.