Art. 54. (Concessioni di estrazione e di raccolta) Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali vengono fatte con licenza conforme al modello stabilito dal ministero per la marina mercantile nella quale sono determinati: 1) la localita' nella quale l'estrazione o la raccolta c consentita; 2) la quantita' di materiale da estrarre o da raccogliere; 3) il periodo di tempo entro il quale l'estrazione o la raccolta deve avvenire; 4) le modalita' che il concessionario deve seguire nell'operare l'estrazione o la raccolta; 5) il canone e le modalita' di pagamento. Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali, quando importino la costruzione di opere e impianti di difficile rimozione, sono fatte con atto di concessione a norma del secondo comma dell'articolo 36 del codice. Prima di iniziare l'estrazione o la raccolta il concessionario devo denunciare alla guardia di finanza, gli estremi della concessione ottenuta.