(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 55)
                              Art. 55. 
                              (Canone) 

 
  Il canone e' commisurato al volume  o  al  peso  del  materiale  da
estrarre o da raccogliere e alla durata della concessione. 
  La misura del canone puo'  essere  stabilita  in  via  generale  in
relazione alla qualita' del materiale e alle localita' di  estrazione
o di raccolta.