(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 57)
                              Art. 57. 
                 (Raccolta di materiali abbandonati) 

 
  Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla  raccolta
di materiali e inerci che siano stati abbandonati nel fondo del  mare
territoriale o nell'ambito del demanio marittimo. 
  Le domande dirette ad ottenere la concessione della raccolta devono
in ogni caso essere pubblicate nei modi previsti dall'articolo 18.