(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 35)
                              Art. 35. 
                              Sanzioni 

 
  Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 20. 
  Decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88,  artt.  9,
10, 11, 12 e 13. 
  Decreto legislativo del Capo  Provvisorio  dello  Stato  5  ottobre
1947, n. 1208. 
  Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 9. 

 
  Per le infrazioni alle disposizioni del  presente  Testo  unico  si
applicano le sanzioni previste dalla tabella allegato n. 2. 
  Il conducente ed il  proprietario  del  veicolo  sono  solidalmente
obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate  nella  tabella
stessa.