Art. 35. Sanzioni Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 20. Decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88, artt. 9, 10, 11, 12 e 13. Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1208. Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 9. Per le infrazioni alle disposizioni del presente Testo unico si applicano le sanzioni previste dalla tabella allegato n. 2. Il conducente ed il proprietario del veicolo sono solidalmente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nella tabella stessa.