(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 38)
                              Art. 38. 
       Organi cui e' demandato l'accertamento delle violazioni 

 
  Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 26. 

 
  Agli effetti dell'art.  34  della  legge  7  gennaio  1929,  n.  4,
l'accertamento delle violazioni alle norme del presente  Testo  Unico
e' anche demandato: 
    all'Arma dei carabinieri; 
    ai funzionari all'uopo designati e muniti di speciale tessera  di
riconoscimento della Direzione generale delle tasse ed II. II;  sugli
Affari e degli  Uffici  da  questa  dipendenti;  dell'Amministrazione
delle dogane ed II. II; degli Uffici di questura e  di  altri  uffici
dell'Amministrazione di pubblica sicurezza; degli  uffici  dipendenti
dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione; degli Uffici del genio civile; delle  Amministrazioni
provinciali; delle Amministrazioni comunali; 
    al personale delle capitanerie di porto; 
    al corpo delle guardie forestali; 
    alle guardie di polizia urbana (guardie municipali); 
    alle guardie campestri e alle altre guardie o agenti giurati  dei
Comuni e delle Province; 
    alle guardie daziarie; 
    ai cantonieri delle strade nazionali; 
    ai cantonieri ferroviari; 
    alle guardie dei tratturi; 
    ai cantonieri delle strade provinciali; 
    ai cantonieri delle strade comunali. 
  Le somme riscosse per le  pene  pecuniarie  previste  dal  presente
Testo Unico sono ripartite a norma della legge 7  febbraio  1951,  n.
168.