(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 39)
                              Art. 39. 
         Controversie relative all'applicazione del tributo 

 
  Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 24. 

 
  I ricorsi in  via  amministrativa  sulle  questioni  relative  alla
applicazione della tassa di circolazione sono decisi dalle Intendenze
di finanza. Contro tali decisioni, se l'ammontare  controverso  della
tassa superi le L. 10.000, e'  ammesso  ricorso  al  Ministero  delle
Finanze nel termine di giorni trenta dalla loro notificazione. 
  Le decisioni del Ministero e quelle  definitive  delle  Intendenze,
contro le quali non sia stato presentato ricorso in  revocazione  per
errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo,
possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorita'  giudiziaria  entro
il  termine  di  sei  mesi  dalla   notificazione   della   decisione
amministrativa.