(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 48)
                              Art. 48. 
        (Art. 22 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Artt. 1 e 2 
                     L. 6 agosto 1940, n. 1278). 

 
  Alla corresponsione degli assegni familiari provvede la Cassa unica
per gli assegni familiari ai lavoratori. 
  La Cassa e' amministrata dall'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale che vi provvede, tenendo una sola  gestione  per  le  diverse
categorie professionali, con la osservanza delle norme stabilite  per
il suo funzionamento. 
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale potra' avvalersi, per
la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni, di altri
istituti od enti aventi scopi previdenziali ed assistenziali.