Art. 49. (Art. 6 L. 6 agosto 1940, n. 1278). L'esercizio finanziario della Cassa unica ha inizio col primo gennaio e termina, col 31 dicembre di ogni anno. L'Istituto nazionale della previdenza sociale terra' per ciascuno dei settori costituiti in seno alla Cassa distinte contabilita' al fine di accertare le risultanze contabili della gestione per ciascun settore.