(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 49)
                              Art. 49. 
                 (Art. 6 L. 6 agosto 1940, n. 1278). 

 
  L'esercizio finanziario della  Cassa  unica  ha  inizio  col  primo
gennaio e termina, col 31 dicembre di ogni anno. 
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale terra'  per  ciascuno
dei settori costituiti in seno alla Cassa  distinte  contabilita'  al
fine di accertare le risultanze contabili della gestione per  ciascun
settore.