Art. 50. (Art. 7 L. 6 agosto 1940, n. 1278). Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico gli oneri e le spese speciali di essa, una quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previo parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, e la contribuzione dovuta per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro a norma dell'art. 16 del regio decreto-legge 29 dicembre 1931, n. 1684. Sulle attivita' nette di ciascun esercizio della gestione, una quota percentuale, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, previo parere del Comitato predetto, e' destinata a un fondo di riserva per far fronte ad eventuali passivita' della gestione negli esercizi futuri. Le attivita' residue di ciascun esercizio sono destinate agli scopi di cui all'art. 53 nei limiti che saranno fissati per ciascun settore in base agli articoli 51 e 52. I fondi disponibili della gestione possono essere investiti dall'Istituto nei modi d'impiego autorizzati e su di essi l'Istituto accreditera' alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse in misura pari al reddito dei suoi investimenti.