(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 50)
                              Art. 50. 
                 (Art. 7 L. 6 agosto 1940, n. 1278). 

 
  Al bilancio di ciascun esercizio della gestione  fanno  carico  gli
oneri e le spese speciali  di  essa,  una  quota  parte  delle  spese
generali  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale,   da
determinarsi   annualmente   dal   Consiglio    di    amministrazione
dell'Istituto, previo parere del Comitato speciale  per  gli  assegni
familiari,  e  la   contribuzione   dovuta   per   il   funzionamento
dell'Ispettorato  del  lavoro  a  norma  dell'art.   16   del   regio
decreto-legge 29 dicembre 1931, n. 1684. 
  Sulle attivita' nette di  ciascun  esercizio  della  gestione,  una
quota percentuale, da determinarsi con decreto del  Ministro  per  il
lavoro e la previdenza sociale, previo parere del Comitato  predetto,
e' destinata a un fondo  di  riserva  per  far  fronte  ad  eventuali
passivita' della gestione negli esercizi futuri. 
  Le attivita' residue di ciascun esercizio sono destinate agli scopi
di cui all'art. 53 nei limiti che saranno fissati per ciascun settore
in base agli articoli 51 e 52. 
  I  fondi  disponibili  della  gestione  possono  essere   investiti
dall'Istituto nei modi d'impiego autorizzati e su di essi  l'Istituto
accreditera' alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse  in
misura pari al reddito dei suoi investimenti.