(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 51)
                              Art. 51. 
                 (Art. 8 L. 6 agosto 1940, n. 1278). 

 
  Entro un mese dalla approvazione del bilancio  di  ogni  esercizio,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, previo parere
del Comitato speciale per gli assegni familiari, a determinare, sulle
attivita' residue di cui al penultimo comma dell'articolo precedente,
la quota parte delle disponibilita' per gli scopi previsti  dall'art.
53 attribuibile a  ciascuna  delle  categorie  professionali  per  le
quali, dalle registrazioni  contabili  della  gestione,  risulti  una
eccedenza attiva e a  proporre  i  provvedimenti  che  si  renderanno
necessari nei riguardi delle altre categorie.