Art. 51. (Art. 8 L. 6 agosto 1940, n. 1278). Entro un mese dalla approvazione del bilancio di ogni esercizio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, previo parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, a determinare, sulle attivita' residue di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, la quota parte delle disponibilita' per gli scopi previsti dall'art. 53 attribuibile a ciascuna delle categorie professionali per le quali, dalle registrazioni contabili della gestione, risulti una eccedenza attiva e a proporre i provvedimenti che si renderanno necessari nei riguardi delle altre categorie.