(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 52)
                              Art. 52. 
                 (Art. 9 L. 6 agosto 1940, n. 1278). 

 
  Ai fini  di  cui  all'articolo  precedente,  viene  determinata  la
differenza per ogni settore fra l'importo dei contributi  riscossi  e
quello degli assegni corrisposti, ivi compresa la quota  parte  delle
spese di amministrazione e di vigilanza. 
  Per i settori per i  quali  risulta  una  differenza  passiva  sono
prelevate le somme occorrenti a copertura di  essa  dalle  differenze
attive risultanti per gli altri settori. 
  Il prelevamento e' fatto con decreto del Ministro per il  lavoro  e
la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per  gli  assegni
familiari,  avendo  riguardo  al  gettito  effettivo  dei  contributi
durante l'esercizio per ciascun settore. 
  L'eccedenza attiva che  per  ciascun  settore  risultera'  dopo  il
prelevamento  predetto,  costituira'  la  quota   parte   dell'avanzo
dell'esercizio disponibile nei confronti del settore interessato  per
gli scopi di cui all'art. 53.