(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 53)
                              Art. 53. 
                (Art. 10 L. 6 agosto 1940, n. 1278). 

 
  Le disponibilita' risultanti per  ciascun  settore  a  norma  degli
articoli 51 e 52 sulle attivita' residue previste al penultimo  comma
dell'art. 50 sono destinate, con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per  gli  assegni
familiari: 
    a) per una quota parte nei confronti dei settori dell'industria e
del   commercio,   rispettivamente   all'Istituto    nazionale    per
l'addestramento ed il perfezionamento dei  lavoratori  dell'industria
(INAPLI)  e  all'Ente  nazionale  per   l'addestramento   al   lavoro
commerciale (ENALC) e, nei confronti delle altre categorie, ad  enti,
istituzioni  ed  iniziative  aventi  per  scopo   la   formazione   e
l'addestramento professionale dei lavoratori di ciascuna categoria; 
    b) per la rimanenza a favore di iniziative  dirette  alla  tutela
dell'istituto familiare,  con  destinazione  sempre  a  favore  delle
categorie alle quali le disponibilita' si riferiscono. 
  Dall'importo   da    assegnarsi    all'Istituto    nazionale    per
l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori  dell'industria,
a norma della lettera a) del comma precedente, viene dedotta, con  lo
stesso decreto previsto da detto comma,  una  quota  a  favore  degli
altri  enti  che  provvedono   alla   formazione   professionale   di
particolari categorie di lavoratori di  aziende  industriali,  avendo
riguardo alla parte degli avanzi riferibili a favore delle  categorie
stesse.