Art. 53. (Art. 10 L. 6 agosto 1940, n. 1278). Le disponibilita' risultanti per ciascun settore a norma degli articoli 51 e 52 sulle attivita' residue previste al penultimo comma dell'art. 50 sono destinate, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari: a) per una quota parte nei confronti dei settori dell'industria e del commercio, rispettivamente all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) e all'Ente nazionale per l'addestramento al lavoro commerciale (ENALC) e, nei confronti delle altre categorie, ad enti, istituzioni ed iniziative aventi per scopo la formazione e l'addestramento professionale dei lavoratori di ciascuna categoria; b) per la rimanenza a favore di iniziative dirette alla tutela dell'istituto familiare, con destinazione sempre a favore delle categorie alle quali le disponibilita' si riferiscono. Dall'importo da assegnarsi all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, a norma della lettera a) del comma precedente, viene dedotta, con lo stesso decreto previsto da detto comma, una quota a favore degli altri enti che provvedono alla formazione professionale di particolari categorie di lavoratori di aziende industriali, avendo riguardo alla parte degli avanzi riferibili a favore delle categorie stesse.