(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 55)
                              Art. 55. 
              (Art. 19 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048). 

 
  Spetta al Comitato speciale per gli assegni familiari: 
    1) fare proposte sulle questioni generali relative  agli  assegni
familiari  e  ad  altre  provvidenze  per  la  tutela   dell'istituto
familiare; 
    2)  dare  parere  sulle  questioni  che  possono  sorgere   nella
applicazione delle norme sugli assegni familiari; 
    3 fare proposte per la riscossione dei contributi e il  pagamento
degli assegni; 
    4) esaminare i risultati annuali di gestione; 
    5) decidere sui ricorsi riguardanti contributi e assegni.