(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 56)
                              Art. 56. 
                (Art. 12 L. 6 agosto 1940, n. 1278). 

 
  Le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile,
in quanto applicabili, sono esercitate  da  un  Collegio  di  sindaci
presieduto dal Presidente dei sindaci dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale e composto di altri quattro  membri  nominati  con
decreto del Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza  sociale  su
designazione delle Amministrazioni  e  delle  Associazioni  sindacali
nazionali interessate, in rappresentanza uno del Ministero del lavoro
e della previdenza, sociale, uno del Ministero del  tesoro,  uno  dei
datori di lavoro e uno dei lavoratori. 
  I sindaci intervengono alle riunioni del Comitato speciale per  gli
assegni familiari e delle relative sezioni.