(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 57)
                              Art. 57. 
          (Art. 16 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479). 
  Il termine per ricorrere  al  Comitato  speciale  per  gli  assegni
familiari  contro  i  provvedimenti  dell'Istituto  nazionale   della
previdenza sociale e' fissato in 120 giorni.