(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 57)
Art. 57.
(Art. 16 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).
Il termine per ricorrere al Comitato speciale per gli assegni
familiari contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e' fissato in 120 giorni.