(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 58)
                              Art. 58. 
       (Art. 20 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 20 R.D. 
                      21 luglio 1937, n. 1239). 

 
  Contro le decisioni del Comitato, di cui al n. 5 dell'art.  55,  e'
dato ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla  comunicazione,  al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
  Spetta all'interessato l'azione avanti  all'Autorita'  giudiziaria,
da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione  delle  decisioni
del Ministero. 
  Le comunicazioni all'interessato delle decisioni del Comitato o del
Ministero sono fatte con lettera raccomandata. 
  I termini per  il  ricorso  al  Ministero  o  per  l'azione  avanti
all'Autorita' giudiziaria decorrono  dalla  data  di  consegna  della
lettera all'ufficio postale. 
  Per la decisione  dei  ricorsi  in  materia  di  corresponsione  di
assegni familiari si osservano le disposizioni di cui al Titolo V del
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6
aprile 1936, n. 1155.