Art. 61. (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 42, comma 5° e 13°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 27). L'indicazione delle preferenze puo' essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purche' siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto affianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente.