(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 61)
                              Art. 61. 
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 42, comma  5°  e  13°,  e  L.  16
                   maggio 1956, n. 493, art. 27). 
 
 
  L'indicazione delle preferenze puo' essere fatta scrivendo,  invece
dei cognomi, i numeri coi quali sono  contrassegnati  nella  lista  i
candidati preferiti; tali  preferenze  sono  efficaci  purche'  siano
comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato. 
  Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno  di  lista,  ma
abbia espresso le  preferenze  mediante  numeri  nello  spazio  posto
affianco di un contrassegno, si intende che  abbia  votato  la  lista
alla quale appartiene il contrassegno medesimo. 
  Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne
derivi   incertezza;    tuttavia    sono    valide    agli    effetti
dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente.