(Trattato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
  1. Non appena una domanda di brevetto o di modello  d'utilita',  il
cui oggetto sia specificatamente nucleare, e' depositata  presso  uno
Stato  membro,  questo  richiede  il  consenso  del  richiedente  per
comunicare  immediatamente  alla  Commissione  il   contenuto   della
domanda. 
  Quando vi sia consenso da parte del richiedente,  la  comunicazione
avviene entro un termine di tre mesi dalla data  del  deposito  della
domanda. Ove manchi tale consenso, lo Stato membro notifica entro  lo
stesso termine alla Commissione l'esistenza della domanda. 
  La Commissione puo' richiedere allo Stato membro  la  comunicazione
del  contenuto  di  una  domanda  di  cui  le  sia  stata  notificata
l'esistenza. 
  La Commissione presenta la sua richiesta nel termine  di  due  mesi
dall'avvenuta notificazione. Ogni proroga di tale termine importa una
proroga corrispondente del termine previsto dal sesto comma. 
  Lo Stato membro al quale e' rivolta la richiesta della  Commissione
e' tenuto a domandare  nuovamente  al  richiedente  il  consenso  per
comunicare il contenuto della domanda. Ove il consenso sia accordato,
la comunicazione avviene senza indugio. 
  In caso di mancato consenso del richiedente,  lo  Stato  membro  e'
nondimeno tenuto a effettuare la comunicazione alla Commissione  allo
scadere di un termine di diciotto mesi dalla data del deposito  della
domanda. 
  2. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione,  nel
termine  di  diciotto  mesi  dalla   data   dell'avvenuto   deposito,
l'esistenza di qualsiasi domanda di brevetto o di modello di utilita'
non ancora pubblicata e il cui oggetto, in  base  a  sommario  esame,
senza  essere  specificatamente  nucleare,  sia,  a  loro   giudizio,
direttamente  connesso  ed  essenziale  allo  sviluppo   dell'energia
nucleare nella Comunita'. 
  A richiesta della Commissione, il contenuto  della  domanda  le  e'
comunicato nel termine di due mesi. 
  3. Gli Stati membri sono tenuti a ridurre per quanto  possibile  la
durata della procedura relativa alle domande di brevetto o di modello
d'utilita' concernenti gli oggetti contemplati dai paragrafi  1  e  2
che hanno formato oggetto di una  richiesta  della  Commissione,  per
consentire nel piu' breve  termine  la  pubblicazione  delle  domande
stesse. 
  4. Le comunicazioni di cui sopra devono  essere  considerate  dalla
Commissione come aventi  carattere  riservato.  Esse  possono  essere
effettuate  unicamente  a  fini  di  documentazione.   Tuttavia,   la
Commissione puo' utilizzare le invenzioni comunicate, con il consenso
del richiedente  ovvero  conformemente  agli  articoli  da  17  a  23
inclusi. 
  5. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  sono  applicabili
quando la comunicazione sia incompatibile con un accordo concluso con
uno Stato terzo o con una organizzazione internazionale.