Art. 16. 1. Non appena una domanda di brevetto o di modello d'utilita', il cui oggetto sia specificatamente nucleare, e' depositata presso uno Stato membro, questo richiede il consenso del richiedente per comunicare immediatamente alla Commissione il contenuto della domanda. Quando vi sia consenso da parte del richiedente, la comunicazione avviene entro un termine di tre mesi dalla data del deposito della domanda. Ove manchi tale consenso, lo Stato membro notifica entro lo stesso termine alla Commissione l'esistenza della domanda. La Commissione puo' richiedere allo Stato membro la comunicazione del contenuto di una domanda di cui le sia stata notificata l'esistenza. La Commissione presenta la sua richiesta nel termine di due mesi dall'avvenuta notificazione. Ogni proroga di tale termine importa una proroga corrispondente del termine previsto dal sesto comma. Lo Stato membro al quale e' rivolta la richiesta della Commissione e' tenuto a domandare nuovamente al richiedente il consenso per comunicare il contenuto della domanda. Ove il consenso sia accordato, la comunicazione avviene senza indugio. In caso di mancato consenso del richiedente, lo Stato membro e' nondimeno tenuto a effettuare la comunicazione alla Commissione allo scadere di un termine di diciotto mesi dalla data del deposito della domanda. 2. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione, nel termine di diciotto mesi dalla data dell'avvenuto deposito, l'esistenza di qualsiasi domanda di brevetto o di modello di utilita' non ancora pubblicata e il cui oggetto, in base a sommario esame, senza essere specificatamente nucleare, sia, a loro giudizio, direttamente connesso ed essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunita'. A richiesta della Commissione, il contenuto della domanda le e' comunicato nel termine di due mesi. 3. Gli Stati membri sono tenuti a ridurre per quanto possibile la durata della procedura relativa alle domande di brevetto o di modello d'utilita' concernenti gli oggetti contemplati dai paragrafi 1 e 2 che hanno formato oggetto di una richiesta della Commissione, per consentire nel piu' breve termine la pubblicazione delle domande stesse. 4. Le comunicazioni di cui sopra devono essere considerate dalla Commissione come aventi carattere riservato. Esse possono essere effettuate unicamente a fini di documentazione. Tuttavia, la Commissione puo' utilizzare le invenzioni comunicate, con il consenso del richiedente ovvero conformemente agli articoli da 17 a 23 inclusi. 5. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili quando la comunicazione sia incompatibile con un accordo concluso con uno Stato terzo o con una organizzazione internazionale.