Art. 25. Istituzioni delle anagrafi separate. L'istituzione delle anagrafi separate di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, puo' essere disposta dal prefetto della Provincia, qualora esista un separato ufficio di stato civile. Delle istituzioni effettuate il prefetto dovra' dare notizia al Ministero dell'interno ed all'istituto centrale di statistica.