(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 25)
                              Art. 25. 
                Istituzioni delle anagrafi separate. 

 
  L'istituzione delle anagrafi separate di cui all'art. 7 della legge
24 dicembre 1954, n. 1228, puo' essere disposta  dal  prefetto  della
Provincia, qualora esista un separato ufficio di stato civile. 
  Delle istituzioni effettuate il prefetto  dovra'  dare  notizia  al
Ministero dell'interno ed all'istituto centrale di statistica.