Art. 26. Attribuzioni delle anagrafi separate. Le anagrafi separate funzionano da organi periferici dell'anagrafe comunale. Esse ricevono le comunicazioni dello stato civile e le dichiarazioni delle persone residenti o che intendono stabilire residenza nelle circoscrizioni nelle quali sono istituite. Esse provvedono, altresi', al rilascio delle certificazioni anagrafiche.