(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 27)
                              Art. 27. 
   Corrispondenza delle anagrafi separate con l'anagrafe comunale. 

 
  L'originale delle schede di famiglia e di convivenza, nonche' delle
schede individuali che vengono formate presso  le  anagrafi  separate
viene trasmesso all'anagrafe comunale. Copia di  dette  schede  viene
custodita presso l'anagrafe  separata  per  gli  adempimenti  di  cui
all'articolo precedente, con  con  modalita'  previste  col  presente
regolamento  per  l'ordinamento  e  la  collocazione   delle   schede
dell'anagrafe comunale. 
  Ogni  variazione  dipendente  da  comunicazioni,  dichiarazioni   e
provvedimenti deve essere riportata con la stessa  decorrenza,  tanto
nell'originale quanto nella copia.