(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 28)
                              Art. 28. 
               Schedario della popolazione temporanea. 

 
  Lo schedario della popolazione temporanea concerne le persone  che,
essendo presenti nel Comune da non  meno  di  quattro  mesi,  non  si
trovano ancora in condizione di  stabilirvi  la  residenza,  sia  per
motivi di lavoro, sia per ragioni familiari; 
  L'iscrizione viene effettuata a domanda degli interessati e non da'
diritto al rilascio di certificazioni anagrafiche. 
  La revisione dello  schedario  della  popolazione  temporanea  deve
essere effettuata alla fine di ciascun anno, allo scopo di  eliminare
le schede relative a persone non piu' dimoranti  temporaneamente  nel
Comune.