Art. 28. Schedario della popolazione temporanea. Lo schedario della popolazione temporanea concerne le persone che, essendo presenti nel Comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza, sia per motivi di lavoro, sia per ragioni familiari; L'iscrizione viene effettuata a domanda degli interessati e non da' diritto al rilascio di certificazioni anagrafiche. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata alla fine di ciascun anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non piu' dimoranti temporaneamente nel Comune.