(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 29)
                              Art. 29. 

 
  Chiunque intenda impiantare una fabbrica  di  acque  gassate  o  di
bibite analcooliche deve presentare al sindaco  del  Comune  nel  cui
territorio avra' sede la  fabbrica  domanda  contenente  le  seguenti
indicazioni: 
    a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa; 
    b) la sede della fabbrica; 
    c) la denominazione ed il tipo  dei  prodotti  che  si  intendono
fabbricare; 
    d) la  descrizione  e  gli  estremi  di  deposito  dell'eventuale
marchio di fabbrica che valga ad identificare l'impresa. 
  La domanda, inoltre, deve essere corredata: 
    a) della pianta della fabbrica in scala non inferiore a 1: 100; 
    b) della descrizione dei locali e della attrezzatura di cui  agli
articoli 23 e successivi del titolo III; 
    c) della documentazione relativa alla potabilita'  dell'acqua  ed
alla idoneita' della rete di distribuzione; 
    d) del parere dell'ufficiale sanitario; 
    e) della documentazione relativa  all'idoneita'  del  trattamento
prescelto per assicurare  la  salubrita'  e  la  conservazione  delle
bibite analcooliche; 
    f) di un esemplare dell'eventuale marchio di fabbrica.