Art. 29. Chiunque intenda impiantare una fabbrica di acque gassate o di bibite analcooliche deve presentare al sindaco del Comune nel cui territorio avra' sede la fabbrica domanda contenente le seguenti indicazioni: a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa; b) la sede della fabbrica; c) la denominazione ed il tipo dei prodotti che si intendono fabbricare; d) la descrizione e gli estremi di deposito dell'eventuale marchio di fabbrica che valga ad identificare l'impresa. La domanda, inoltre, deve essere corredata: a) della pianta della fabbrica in scala non inferiore a 1: 100; b) della descrizione dei locali e della attrezzatura di cui agli articoli 23 e successivi del titolo III; c) della documentazione relativa alla potabilita' dell'acqua ed alla idoneita' della rete di distribuzione; d) del parere dell'ufficiale sanitario; e) della documentazione relativa all'idoneita' del trattamento prescelto per assicurare la salubrita' e la conservazione delle bibite analcooliche; f) di un esemplare dell'eventuale marchio di fabbrica.