Art. 30. L'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio delle fabbriche di acque gassate e di bibite analcooliche e' rilasciata dal sindaco nei Comuni che, ai sensi degli articoli 3 e 34 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, abbiano un ufficio sanitario diretto da un ufficiale sanitario nominato in seguito a pubblico concorso. Negli altri Comuni detta autorizzazione viene rilasciata dal prefetto, a seguito delle risultanze degli accertamenti compiuti dall'Ufficio sanitario provinciale; in quest'ultimo caso il sindaco deve trasmettere la domanda dell'interessato al prefetto per il provvedimento di competenza.