(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 30)
                              Art. 30. 

 
  L'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio delle  fabbriche  di
acque gassate e di bibite analcooliche e' rilasciata dal sindaco  nei
Comuni che, ai sensi degli articoli 3 e  34  del  testo  unico  delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
abbiano un  ufficio  sanitario  diretto  da  un  ufficiale  sanitario
nominato in seguito a pubblico concorso. 
  Negli  altri  Comuni  detta  autorizzazione  viene  rilasciata  dal
prefetto, a seguito  delle  risultanze  degli  accertamenti  compiuti
dall'Ufficio sanitario provinciale; in quest'ultimo caso  il  sindaco
deve trasmettere la  domanda  dell'interessato  al  prefetto  per  il
provvedimento di competenza.