(Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 31)
                              Art. 31. 

 
  Accertata  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
regolamento l'autorita' competente ai sensi del  precedente  articolo
rilascia l'autorizzazione, la quale deve contenere: 
    1) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa; 
    2) la localita' in cui e' posta la fabbrica; 
    3) la denominazione ed il tipo  dei  prodotti  che  si  intendono
fabbricare; 
    4) il trattamento prescelto per assicurare  la  salubrita'  e  la
conservazione delle bibite analcooliche; 
    5) la descrizione dell'eventuale  marchio  di  fabbrica  e  degli
estremi del deposito; 
    6) le indicazioni e le condizioni ritenute  necessarie  caso  per
caso. 
  Il cambiamento di titolare deve essere notificato all'autorita' che
ha   rilasciato    l'autorizzazione    perche'    venga    modificato
l'intestatario. 
  Le spese per i sopraluoghi, analisi ed accertamenti per il rilascio
dell'autorizzazione sono a carico dei fabbricanti.