(Allegato - art. 35)
                              Art. 35. 
(Dispositivi di frenatura dei veicoli  a  trazione  animale  e  delle
                               slitte) 
 
  I veicoli a trazione animale e le slitte debbono essere  muniti  di
un dispositivo di frenatura efficace e disposto  in  modo  da  potere
essere in qualsiasi occasione facilmente e rapidamente manovrato.  Il
regolamento puo' contenere disposizioni speciali per talune categorie
di veicoli a trazione animale. 
  Sono vietati i dispositivi di frenatura che  agiscono  direttamente
sul manto stradale. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.