Art. 36. (Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte) I veicoli a trazione animale e le slitte debbono essere muniti di una o due luci bianche, dirette avanti, e rosse, dirette all'indietro; posteriormente debbono essere muniti di uno o due dispositivi a luce riflessa rossa. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale nel quale alcuno dei dispositivi di segnalazione visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.