Art. 37. (Cerchioni alle ruote) I veicoli a trazione animale, di peso complessivo a pieno carico sino a 60 quintali, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempreche' tale peso espresso in chilogrammi, non superi centocinquanta volte la somma delle larghezze dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli debbono essere muniti di ruote gommate. La larghezza di ciascun cerchione non puo' mai essere inferiore a 50 millimetri; deve essere misurata sul piano tangente secondo la sezione retta parallela all'asse della ruota, escludendo l'arrotondamento degli spigoli in quanto esso superi 5 millimetri per parte. La superficie di rotolamento dei cerchioni deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuita'. E' vietato fissare i cerchioni ai quarti o gavelli delle ruote con chiodi a testa sporgente dalla superficie del cerchio. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.