(Allegato - art. 37)
                              Art. 37. 
                       (Cerchioni alle ruote) 
 
  I veicoli a trazione animale, di peso complessivo  a  pieno  carico
sino a 60 quintali, possono essere  muniti  di  cerchioni  metallici,
sempreche'  tale   peso   espresso   in   chilogrammi,   non   superi
centocinquanta volte la somma delle larghezze dei cerchioni, espressa
in centimetri. In ogni altro caso i veicoli debbono essere muniti  di
ruote gommate. 
  La larghezza di ciascun cerchione non puo' mai essere  inferiore  a
50 millimetri; deve essere misurata sul  piano  tangente  secondo  la
sezione   retta   parallela   all'asse   della   ruota,    escludendo
l'arrotondamento degli spigoli in quanto esso superi 5 millimetri per
parte. 
  La superficie di rotolamento dei cerchioni deve  essere  cilindrica
senza spigoli, sporgenze o discontinuita'. 
  E' vietato fissare i cerchioni ai quarti o gavelli delle ruote  con
chiodi a testa sporgente dalla superficie del cerchio. 
  Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non  rispondente
ai requisiti stabiliti dal presente articolo e' punito con  l'ammenda
da lire diecimila a lire quarantamila.