Art. 38. (Accertamento dei requisiti dei veicoli a trazione animale e revisioni periodiche) I Comuni: a) accertano la larghezza dei cerchioni e determinano il peso complessivo a pieno carico consentito per ogni veicolo a trazione animale e destinato a trasporto di cose; b) accertano le condizioni di sicurezza dei veicoli a trazione animale in servizio pubblico per il trasporto di persone; c) possono effettuare, previa deliberazione del Consiglio, revisioni annuali dei veicoli previsti nella lettera b), e, ad intervalli non minori di cinque anni, revisioni degli altri veicoli a trazione animale o di singole categorie di essi. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale che non sia stato sottoposto a revisione e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.