Art. 39. (Targhe di veicoli a trazione animale) I veicoli a trazione animale debbono recare una targa conforme al modello stabilito dal Ministero dei lavori pubblici e contenente la indicazione del proprietario, del Comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, del peso complessivo a pieno carico consentito, nonche' della larghezza dei cerchioni. La targa deve essere rinnovata solo quando occorra modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano piu' chiaramente leggibili. La fabbricazione e la vendita delle targhe dei veicoli a trazione animale possono essere riservate allo Stato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro. In caso di riserva, il Ministro per i lavori pubblici puo' affidarle in concessione. I veicoli a trazione animale sono immatricolati in apposito registro del Comune di residenza del proprietario. I Comuni possono stabilire con deliberazione del Consiglio speciali disposizioni per le targhe dei veicoli a trazione animale in servizio pubblico per il trasporto di persone e dei veicoli a braccia. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non munito di targa, o munito di targa non propria del veicolo o non conforme al modello e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque viola le disposizioni del comma secondo del presente articolo ovvero quelle adottate ai sensi del comma quinto, e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Qualora la fabbricazione e la vendita delle targhe siano state riservate allo Stato, chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per i veicoli a trazione animale, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, e' punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.