(Allegato - art. 40)
                              Art. 40. 
(Dispositivi di frenatura e dispositivi di  segnalazione  acustica  e
                       visiva dei velocipedi) 
 
  I velocipedi debbono essere muniti: 
    a) per la frenatura: di due dispositivi  indipendenti  ad  azione
pronta ed efficace che agiscano l'uno sulla ruota anteriore e l'altro
sulla ruota posteriore; 
    b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello; 
    c) per le segnalazioni visive: anteriormente di una luce bianca o
gialla; posteriormente di una luce rossa e di un dispositivo  a  luce
riflessa rossa. Inoltre i pedali debbono essere muniti di dispositivo
a luce riflessa gialla. 
  Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) non si applicano  ai
velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive. 
  Chiunque circola con un velocipede nel quale alcuno dei dispositivi
di frenatura o di segnalazione acustica o visiva  manchi  o  non  sia
conforme alle disposizioni stabilite  dal  presente  articolo  e  dai
regolamenti e' punito  con  l'ammenda  da  lire  quattromila  a  lire
diecimila.