Art. 40. (Dispositivi di frenatura e dispositivi di segnalazione acustica e visiva dei velocipedi) I velocipedi debbono essere muniti: a) per la frenatura: di due dispositivi indipendenti ad azione pronta ed efficace che agiscano l'uno sulla ruota anteriore e l'altro sulla ruota posteriore; b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello; c) per le segnalazioni visive: anteriormente di una luce bianca o gialla; posteriormente di una luce rossa e di un dispositivo a luce riflessa rossa. Inoltre i pedali debbono essere muniti di dispositivo a luce riflessa gialla. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive. Chiunque circola con un velocipede nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dai regolamenti e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.