(Testo Unico circolazione stradale-art. 39)
                              Art. 39.
               (Targhe di veicoli a trazione animale)

  I  veicoli  a  trazione  animale debbono essere muniti di una targa
contenente  la indicazione del proprietario, del Comune di residenza,
della  categoria  di  appartenenza,  del  numero  di matricola e, per
quelli  destinati  al trasporto di cose, del peso complessivo a pieno
carico consentito, nonche' della larghezza dei cerchioni.
  La  targa,  deve  essere  rinnovata  solo quando occorre modificare
alcuna  delle  indicazioni  prescritte o quando le indicazioni stesse
non siano piu' chiaramente leggibile.
  La  fornitura  delle  targhe  e'  riservata al Ministero dei lavori
pubblici  che le distribuisce tramite i Comuni, i quali le consegnano
agli  interessati  completate  delle  indicazioni stabilite dal comma
primo.  Per  tale  servizio l'interessato corrispondera' al Comune la
somma di lire cento.
  I  veicoli  a  trazione  animale  sono  immatricolati  in  apposito
registro del Comune di residenza del proprietario.
  I   Comuni  possono  stabilire,  con  deliberazione  del  Consiglio
comunale,  speciali disposizioni per le targhe dei veicoli a trazione
animale in servizio pubblico per il trasporto di persone.
  Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non munito della
targa  prescritta  e' punito con la ammenda da lire cinquemila a lire
ventimila.
  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  comma secondo ovvero quelle
adottate  ai  sensi  del comma quinto e' punito con l'ammenda da lire
quattromila a lire diecimila.
  Chiunque  abusivamente  fabbrica  o  vende  targhe  per  veicoli  a
trazione  animale,  ovvero  usa  targhe  abusivamente  fabbricate, e'
punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire diecimila
a lire ventimila, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.